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D.M. Interno 28.03.2003

Determinazione per l'anno 2003 degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonché dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse. (G.U. 12.04.2003, n. 86)

Art. 6 -

1. Ai sensi ed in conformità dell'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la maggiorazione spettante ai ciechi civili titolari di pensione di età pari o superiore a settanta anni è incrementata fino a garantire un reddito proprio pari a Euro 525,89 al mese, per tredici mensilità, in base alle seguenti condizioni:

a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiore a Euro 6.836,57;

b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri pari o superiori a Euro 6.836,57 né redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo pari o superiore a Euro 11.503,44;

c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.

2. I benefici incrementativi di cui al comma 1, sono altresì concessi, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici, ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni che siano invalidi civili totali, sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione.

3. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.

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