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D.M. Interno 28.03.2003

Determinazione per l'anno 2003 degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonché dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse. (G.U. 12.04.2003, n. 86)

Formula iniziale

Ritenuto opportuno dare la massima diffusione agli importi dei limiti di reddito vigenti nell'anno 2003 stabiliti dalla legge sia per il conseguimento o la permanenza del diritto a pensione o assegno in favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili, sordomuti, sia per la concessione della pensione di reversibilità a favore delle categorie di cui al sesto comma dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, subordinata anch'essa al possesso di redditi non superiori al limite prescritto per la concessione delle pensioni ai mutilati ed invalidi civili totali;

Ritenuto, altresì, opportuno portare a conoscenza dei beneficiari gli importi delle pensioni, degli assegni, delle indennità concessi alle categorie di cui sopra;

Visti gli importi dei limiti di reddito di cui ai commi 4, 5, 6 dell'art. 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 643, rivalutabili annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'I.S.T.A.T. agli effetti della scala mobile sui salari;

Visto il comma 12 dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in base al quale a decorrere dal 1 gennaio 1998 ogni rinvio normativo o contrattuale all'indice del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria deve intendersi riferito all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai calcolato dall'I.S.T.A.T.;

Visto l'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che prevede che, ai fini della concessione dell'assegno mensile agli invalidi civili parziali, dovrà farsi riferimento al limite di reddito individuale stabilito per la pensione sociale dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visti gli articoli 2, 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, in base ai quali gli importi delle indennità di acc

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