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D.M. MIUR 17.03.2003

Definizione delle modalità e dei contenuti delle prove per l'anno accademico 2003-2004 ai corsi di laurea di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264. (G.U. 23.04.2003, n. 94)

Art. 6 -

1. Per la valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 si tiene conto dei seguenti criteri:

a):

- 1 punto per ogni risposta esatta;

- 0,2 punti per ogni risposta sbagliata;

- 0 punti per ogni risposta non data;

b) in caso di parità di voti, prevale il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione di quesiti relativi ai seguenti argomenti:

1) per i corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e per i corsi di laurea delle professioni sanitarie prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi agli argomenti di logica e cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica;

2) per i corsi di laurea afferenti alle classi 4 direttamente finalizzati alla formazione di architetto ai sensi della direttiva 85/384/CEE, e 4/S a ciclo unico, ovvero ai corsi di laurea in architettura (tab. XXX O.D.U), prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi agli argomenti di logica e cultura generale, storia, disegno e rappresentazione, matematica e fisica;

3) per il corso di laurea in scienze della formazione primaria, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi agli argomenti di logica e cultura generale, cultura storico-letteraria, cultura scientifico-matematica, cultura pedagogica e didattica.

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