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C.M. Economia e Finanze 25.11.2003, n. 386

Art. 35, comma 5, della legge 27.12.2002, n. 289 (finanziaria 2003) - Visite nei confronti del personale docente - Ulteriori disposizioni applicative.

Si fa seguito alla circolare 6 marzo 2003, n. 315, con la quale sono state fornite le prime istruzioni operative per l'applicazione delle disposizioni recate dall' art. 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , in tema di accertamento sanitario nei confronti del personale docente, espletato allo scopo di verificarne l'inidoneità allo svolgimento delle mansioni di istituto.

Poiché da più parti sono stati posti quesiti su alcuni punti riguardanti l'attività disimpegnata in materia dalle Commissioni mediche di verifica, è emersa la necessità di indire un incontro con funzionari rappresentanti della competente Direzione Generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al fine di esaminare, alla luce delle segnalazioni e sollecitazioni raccolte nel corso della prima fase di applicazione della noramtiva, le problematiche prospettate e rendere uniforme la disciplina sul territorio nazionale.

Si forniscono, pertanto, le seguenti ulteriori indicazioni:

1. Si sono verificati casi in cui la pregressa pronuncia sull'inidoneità alle mansioni istituzionali del personale docente non risultata certificata dalla Commissione medica A.S.L., come espressamente previsto dall'art. 35, comma 5, della legge n. 289 del 2002, bensì dalla Commissione medica ospedaliera (CMO), operante nell'ambito delle strutture della Sanità militare. In alcuni casi, poi, la valutazione della CMO è risultata formulata nel corso della procedura avviata per il riconoscimento delle dipendenza dell'infermità da causa di servizio ai fini della concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, ora regolamentata dal

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