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Direttiva Parlamento europeo e del consiglio 04.11.2003, n. 88

Direttiva concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. (G.U. 18.11.2003, n. L. 299 - Unione europea)

Capo 1 - Campo d'applicazione e definizioni

Art. 1 - Oggetto e campo di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro.

2. La presente direttiva si applica:

a) ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali nonché alla pausa ed alla durata massima settimanale del lavoro; e

b) a taluni aspetti del lavoro notturno, del lavoro a turni e del ritmo di lavoro.

3. La presente direttiva si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 89/391/ CEE, fermi restando gli articoli 14, 17, 18 e 19 della presente direttiva.

Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 8, la presente direttiva non si applica alla gente di mare, quale definita nella direttiva 1999/ 63/CE.

4. Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano pienamente alle materie contemplate al paragrafo 2, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva.

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