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Direttiva Parlamento europeo e del consiglio 04.11.2003, n. 88

Direttiva concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. (G.U. 18.11.2003, n. L. 299 - Unione europea)

Capo 2 - Periodi minimi di riposo. Altri aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro

Art. 3 - Riposo giornaliero

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive.

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