Direttiva Parlamento europeo e del consiglio 04.11.2003, n. 88
Direttiva concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. (G.U. 18.11.2003, n. L. 299 - Unione europea)
Capo 2 - Periodi minimi di riposo. Altri aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro
Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste all'articolo 3.
Se condizioni oggettive, tecniche o di organizzazione del lavoro lo giustificano, potrà essere fissato un periodo minimo di riposo di 24 ore.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.