Direttiva Parlamento europeo e del consiglio 04.11.2003, n. 88
Capo 2 - Periodi minimi di riposo. Altri aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro
Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, in funzione degli imperativi di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori:
a) la durata settimanale del lavoro sia limitata mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative oppure contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali;
b) la durata media dell'orario di lavoro per ogni periodo di 7 giorni non superi 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
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