Direttiva Parlamento europeo e del consiglio 04.11.2003, n. 88
Capo 3 - Lavoro notturno. Lavoro a turni. Ritmo di lavoro
Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché:
a) i lavoratori notturni e i lavoratori a turni beneficino di un livello di protezione in materia di sicurezza e di salute adattato alla natura del loro lavoro;
b) i servizi o mezzi appropriati di protezione e prevenzione in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori notturni e dei lavoratori a turni siano equivalenti a quelli applicabili agli altri lavoratori e siano disponibili in qualsiasi momento.
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