Direttiva Parlamento europeo e del consiglio 04.11.2003, n. 88
Capo 5 - Deroghe ed eccezioni
1. Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 8 non si applicano ai lavoratori a bordo di navi da pesca marittima battenti bandiera di uno Stato membro.
Gli Stati membri adottano tuttavia le misure necessarie per garantire che ogni lavoratore che presta servizio a bordo di una nave da pesca marittima battente bandiera di uno Stato membro abbia il diritto ad un adeguato riposo e per limitare a 48 il numero delle ore di lavoro settimanale medie calcolate su un periodo di riferimento non superiore a 12 mesi.
2. Entro i limiti di cui al paragrafo 1, secondo comma, nonché ai paragrafi 3 e 4, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, tenuto conto dell'esigenza di proteggere la sicurezza e la salute dei suddetti lavoratori,
a) l'orario di lavoro sia limitato a un numero massimo di ore da non superare in un determinato periodo di tempo; o
b) sia assicurato un numero minimo di ore di riposo in un determinato periodo di tempo.
Il numero massimo di ore lavorative o il numero minimo di ore di riposo è fissato mediante disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o dai contratti collettivi o accordi tra le parti sociali.
3. I limiti delle ore lavorative o delle ore di riposo sono i seguenti:
a) il numero massimo delle ore di lavoro non deve essere superiore:
i) a 14 ore per ogni periodo di 24 ore; e
ii) a 72 ore per ogni periodo di sette giorni;
oppure
b) il numero minimo delle ore di riposo non deve essere inferiore:
i) a 10 ore per ogni periodo di 24 ore; e
ii) a 77 ore per ogni periodo di sette giorni.
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