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Direttiva Parlamento europeo e del consiglio 04.11.2003, n. 88

Direttiva concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. (G.U. 18.11.2003, n. L. 299 - Unione europea)

Capo 5 - Deroghe ed eccezioni

Art. 21 - Lavoratori a bordo di navi da pesca marittima

1. Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 8 non si applicano ai lavoratori a bordo di navi da pesca marittima battenti bandiera di uno Stato membro.

Gli Stati membri adottano tuttavia le misure necessarie per garantire che ogni lavoratore che presta servizio a bordo di una nave da pesca marittima battente bandiera di uno Stato membro abbia il diritto ad un adeguato riposo e per limitare a 48 il numero delle ore di lavoro settimanale medie calcolate su un periodo di riferimento non superiore a 12 mesi.

2. Entro i limiti di cui al paragrafo 1, secondo comma, nonché ai paragrafi 3 e 4, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, tenuto conto dell'esigenza di proteggere la sicurezza e la salute dei suddetti lavoratori,

a) l'orario di lavoro sia limitato a un numero massimo di ore da non superare in un determinato periodo di tempo; o

b) sia assicurato un numero minimo di ore di riposo in un determinato periodo di tempo.

Il numero massimo di ore lavorative o il numero minimo di ore di riposo è fissato mediante disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o dai contratti collettivi o accordi tra le parti sociali.

3. I limiti delle ore lavorative o delle ore di riposo sono i seguenti:

a) il numero massimo delle ore di lavoro non deve essere superiore:

i) a 14 ore per ogni periodo di 24 ore; e

ii) a 72 ore per ogni periodo di sette giorni;

oppure

b) il numero minimo delle ore di riposo non deve essere inferiore:

i) a 10 ore per ogni periodo di 24 ore; e

ii) a 77 ore per ogni periodo di sette giorni.

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