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Direttiva Parlamento europeo e del consiglio 04.11.2003, n. 88

Direttiva concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. (G.U. 18.11.2003, n. L. 299 - Unione europea)

Capo 6 - Disposizioni finali

Art. 24 - Relazioni

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che hanno già adottato o che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

2. Ogni 5 anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni della presente direttiva, indicando i punti di vista delle parti sociali.

La Commissione ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale europeo ed il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro.

3. La Commissione presenta con periodicità quinquennale a partire dal 23 novembre 1996 al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'attuazione della presente direttiva, tenendo conto degli articoli 22 e 23, nonché dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

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