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D.M. Economia e finanze 20.11.2003

Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2003. Valore definitivo anno 2002. (G.U. 05.12.2003, n. 283)

Art. 2 -

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2003, è determinata in misura pari a +2,5 dal 1° gennaio 2004, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

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