Nota MIUR 26.11.2003, prot. n. 4733
Assemblee studentesche.
Com'è noto gli artt. 12 e 13 del dlgs n. 297/94 stabiliscono che gli studenti della scuola secondaria superiore hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo precise modalità. Le assemblee possono essere tenute durante l'orario delle lezioni nel limite di una al mese; se assemblea d'istituto, nelle ore di lezione di una giornata, se assemblea di classe, nel limite di due ore. L'art. 13, 1° comma riconosce alle assemblee studentesche il valore di "occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento di problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti".
L' art. 74 dello stesso D.L.vo 297/94 al comma 3 prevede che allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni.
Gli articoli citati conferiscono diritti ed impongono doveri agli studenti ed alle istituzioni scolastiche, nell'ottica di un ordinato svolgimento delle attività scolastiche funzionali all'apprendimento, alla formazione e all'educazione degli studenti, in particolare: a) il diritto di assemblea, cui corrisponde per l'Istituzione scolastica il dovere di tutelarne l'esercizio sempre che ricorrono talune condizioni; b) il diritto all'istruzione, cui corrisponde l'obbligo per l'Istituzione scolastica di assicurare un minimo di ore di lezione ad esso funzionale.
Le considerazioni che precedono consentono di trarre le seguenti conclusioni:
1. le ore riservate alle assemblee studentesche di classe, periodicamente tenute con le modalità di cui al comma 6 dell'art. 13 del D. L.vo 16 aprile 19
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