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Legge regionale Regione Calabria 30.10.2003, n. 15

Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Calabria 31.10.2003, n. 20 supplemento straordinario 05.11.2003, n. 1.

Titolo I - Riconoscimento delle minoranze linguistiche storiche della Calabria

Art. 1 - Finalità della legge

1. La Regione Calabria riconosce che la protezione e la valorizzazione delle lingue minoritarie contribuiscono alla costruzione di un'Europa fondata sui principi della democrazia e del rispetto delle diversità culturali e, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e dell'art. 56 dello Statuto regionale lettera "r", con propria Legge Regionale, ai sensi degli articoli 2 e 3 della Legge 15 dicembre 1999, nr. 482, tutela le parlate della popolazione albanese, grecanica e occitanica di Calabria e promuove la valorizzazione e divulgazione del loro patrimonio linguistico, culturale e materiale.

2. La Regione Calabria adegua la propria legislazione ai principi stabiliti dalla presente legge favorendo l'aggregazione in consorzi intercomunali e costituzione in comuni autonomi di quelle comunità minoritarie presenti nel suo territorio che nella ridefinizione dell'attuale assetto amministrativo individua una condizione di garanzia per la valorizzazione del territorio e il recupero delle sue potenzialità economiche ed ambientali con i propri beni culturali.

3. L'ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela di ciascuna minoranza linguistica storica è quello previsto dal comma 3, art. 1 del D.P.R. del 2 maggio 2001, n. 345 e adottato dai Consigli provinciali in sua attuazione.

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