Legge regionale Regione Calabria 30.10.2003, n. 15
Titolo III - Istituzioni e attività culturali
1. La Conferenza regionale dei Comuni alloglotti di cui al precedente articolo 11, e gli Istituti regionali di cultura, di cui al precedente articolo 10, saranno regolati da appositi statuti che dovranno indicare i compiti, gli organi e l'eventuale articolazione di tali organismi.
2. Sentiti gli Enti interessati, gli statuti saranno predisposti dal CO.RE.MIL Calabria entro sei mesi dalla sua costituzione e sottoposti all'esame della Giunta Regionale e, da questa, all'approvazione del Consiglio Regionale entro novanta giorni dalla presentazione. Trascorsi sessanta giorni dal termine indicato, gli statuti si intendono approvati.
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