Legge regionale Regione Calabria 30.10.2003, n. 15
Titolo III - Istituzioni e attività culturali
1. La Regione Calabria riconosce l'associazionismo culturale e la stampa locale di lingua albanese, grecanica e occitanica e li considera un insostituibile strumento di tutela, valorizzazione e promozione della lingua e del patrimonio storico-culturale.
2. Istituisce un fondo speciale di carattere culturale, artistico, scientifico, economico, educativo, turistico, ricreativo, sociale, assistenziale, solidaristico, a favore di manifestazioni celebrative, mostre, sagre, convegni di studio e altre iniziative volte a conservare, valorizzare e promuovere il patrimonio linguistico, etnico, artistico, storico, culturale delle minoranze di cui all'art. 1 della presente legge su tutto il territorio regionale e nazionale, nonché a favore delle iniziative volte e soddisfare le esigenze delle emigrazioni e delle relazioni con i paesi di origine.
3. Ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 19 aprile 1985 nr. 16 riconosce l'attività delle associazioni culturali operanti per la tutela e la valorizzazione delle comunità linguistiche, istituisce un apposito Albo regionale.
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