Legge regionale Regione Calabria 30.10.2003, n. 15
Titolo III - Istituzioni e attività culturali
1. Per i benefici delle presente legge sono favorite forme di cooperazione o di associazionismo tra i Comuni.
2. In armonia con le leggi dello Stato e della Regione Calabria sarà promossa e incrementata con mezzi idonei la costituzione di consorzi, cooperative, associazioni onlus o ogni altra forma di volontariato per la tutela degli interessi delle predette popolazioni.
3. Sono ancora favorite e incentivate le iniziative dei privati, singoli o associati, per lo sviluppo di infrastrutture museali, alberghiere e di ristorazione.
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