Legge regionale Regione Calabria 30.10.2003, n. 15
Titolo III - Istituzioni e attività culturali
1. La Regione promuove e sostiene, sulla base di precisi indirizzi programmatici, iniziative culturali nelle seguenti aree disciplinari ed artistiche:
a) studi, ricerche ed indagini sulla condizione linguistica delle comunità di cui all'articolo 1; creazione di una banca dati di testimonianze e materiali storici, archivistici, etnologici, folclorici; raccolta e compilazione di repertori linguistici albanesi, greci e occitanici, redazione e pubblicazione di atlanti, carte ed altri documenti delle zone storiche, culturali e linguistiche; organizzazione di seminari, convegni, concorsi di poesia, premi letterari; attività di ricerca, sperimentazione e documentazione su problemi riguardanti la storia, l'economia, la società, le tradizioni ed il patrimonio culturale, artistico e linguistico;
b) stampa e produzione di audiovisivi ed altri mezzi di comunicazione; edizioni di giornali e periodici in lingua albanese, greca e occitanica per sviluppare e diffondere la conoscenza della storia, della lingua, della cultura e delle tradizioni dei gruppi linguistici minoritari; pubblicazioni di opere scientifiche e di divulgazione concernenti la cultura e la lingua albanese, greca e occitanica; attività informative e promozionali attraverso i mezzi di comunicazione sociale;
c) corsi di informazione ed aggiornamento degli insegnanti, concorsi tra gli alunni ed altre attività parascolastiche volte alla conoscenza della storia, della cultura, della lingua e delle tradizioni dei Comuni oggetto della presente legge;
d) allestimento ed organizzazione di spettacoli di teatro, musica e danza per la conoscenza e la diffusione del patrimonio culturale albanese, greco e occitanico;
e) raccolta e stud
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