Legge regionale Regione Calabria 30.10.2003, n. 15
Titolo II - Alfabetizzazione, insegnamento e ordinamento scolastico, formazione
1. I criteri generali per l'attuazione dell'art. 4 della legge 482 sono indicati dal Ministero della pubblica istruzione con propri decreti.
2. La Regione Calabria li adotta e si adopera affinché nelle scuole di ogni ordine e grado nei Comuni di cui all'art. 1 della presente legge venga istituito l'insegnamento bilingue nell'ambito delle attività didattiche e formative e in ossequio alle leggi nazionali sull'istruzione.
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