Legge regionale Regione Calabria 30.10.2003, n. 15
Titolo II - Alfabetizzazione, insegnamento e ordinamento scolastico, formazione
1. La Regione, nel quadro degli interventi previsti dalla presente legge, sostiene le attività di insegnamento, formazione e ricerca promosse dal sistema universitario regionale per la valorizzazione della lingua e della cultura delle minoranze albanesi, grecaniche ed occitaniche della Calabria.
2. La Regione Calabria al fine di agevolare gli obiettivi della presente legge programma in tutto il territorio dei comuni interessati corsi di aggiornamento linguistico per i dipendenti degli Enti pubblici di cui gli articoli 7, 8, 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.
3. Può istituire corsi gratuiti di alfabetizzazione linguistica per tutti i cittadini dei Comuni di cui all'articolo 1 della presente legge, affidandone la gestione ad Istituti scolastici, Enti pubblici o ad Associazioni riconosciute.
4. Può istituire scuole speciali per la formazione di operatori linguistici e turistici, per la formazione artistica e musicale, l'artigianato tipico e ogni altra attività di formazione scolastica pubblica tesa alla promozione e alla valorizzazione della comunità linguistica e culturale.
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