Legge regionale Regione Calabria 30.10.2003, n. 15
Titolo III - Istituzioni e attività culturali
1. Per la programmazione delle attività previste dalla presente legge, per la finalizzazione delle risorse destinate alla tutela e alla valorizzazione delle comunità linguistiche è istituito un Comitato Regionale per le minoranze linguistiche della Calabria composto da:
a) Assessore alla cultura o suo delegato;
b) 4 Sindaci dei Comuni albanesi, 2 Sindaci dei Comuni grecanici, il Sindaco di Guardia Piemontese proposti dalla Conferenza dei Sindaci;
c) 4 personalità parlanti le lingue oggetto di tutela e indicati dall'Albo delle Associazioni, di cui: 2 di lingua albanese, 1 di lingua greca e 1 di lingua occitanica;
d) 2 esperti scelti tra le discipline linguistiche storiche e/o antropologiche delle Università di Cosenza e Reggio Calabria.
2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale su designazione dell'organo competente e resta in carica per la durata della legislatura. I suoi poteri sono comunque prorogati fino all'insediamento del nuovo Comitato.
3. Le riunioni sono presiedute dall'Assessore alla Cultura o da un suo delegato.
4. La partecipazione alle sedute non dà diritto ad alcun compenso. il rimborso delle spese per gli aventi diritto è a carico del bilancio regionale.
5. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un funzionario dell'Assessorato alla Cultura di livello non inferiore alla categoria D.
6. Il Comitato elabora la proposta di programma annuale delle attività educative e culturali per la valorizzazione delle comunità alloglotte.
7.
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