Nota 10.10.2003, prot. n. 7096.
Con riferimento alla nota a margine citata e relativa all'oggetto, si concorda con le valutazioni di codesto Dicastero e si precisa quanto segue.
L'impianto giuridico del D.L.vo n. 29/1993 non prevedeva, com'è noto, la possibilità in via ordinaria di conferire posti dirigenziali a chi non avesse conseguito la relativa qualifica mediante concorso.
Il D.L.vo n. 59/1998, nel ribadire questa linea anche per la dirigenza scolastica, stabilì pure che essa dovesse decorrere dallo svolgimento della prima tornata di concorsi dirigenziali e dalla redazione delle conseguenti graduatorie.
Fino a quel momento l'art. 28 bis, comma 3, del citato decreto legislativo stabilì che non solo fosse possibile nella scuola conferire incarichi di presidenza, ma che anzi questi incarichi sarebbero stati titolo valutabile proprio ai fini concorsuali.
È appena da ricordare che il precitato art. 28 bis è poi divenuto l'art. 29 del D.Lvo n. 165/2001, ed è tuttora vigente.
Il legislatore, dunque, nel prevedere l'anzidetta eccezione all'impianto giuridico complessivo della dirigenza, ha tenuto presente le particolari necessità delle istituzioni scolastiche che esigono, in ogni caso, la continua presenza di un responsabile, anche a causa dei problemi legati all'affidamento di centinaia di minori per molte ore al giorno.
L'istituto giuridico "transitorio" (come dianzi chiarito) dell'incarico di presidenza è quindi oggi previsto dall'art. 477 del T.U. n. 297/94, non disapplicato dal ccnl 24/7/2003 in quanto tale T.U. è successivo al 13/1/1994 (art 69, comma 1 del D.lgs 165/2001). Per questo motivo il succitato art. 477 non è richiamato nell'art 142 del ccnl Scuola 24/7/2003, proprio perché, essendo norma di legge successiva al 13/1/1994 e non essendo stata disapplicata, è vigente "ex se".
L'incarico di presidenza è, poi regolato contrattualmente dall'art. 69 del ccnl 4/8/1995 della scuola. Questo articolo è stato espressamente richiamato nell'art. 1
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