Decreto legislativo 10.09.2003, n. 276
Titolo II - Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro
Capo II - Tutele sul mercato e disposizioni speciali con riferimento ai lavoratori svantaggiati
1. È fatto divieto ai soggetti autorizzati o accreditati di esigere o comunque di percepire, direttamente o indirettamente, compensi dal lavoratore.
2. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale o territoriale possono stabilire che la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione per specifiche categorie di lavoratori altamente professionalizzati o per specifici servizi offerti dai soggetti autorizzati o accreditati.
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