Decreto legislativo 10.09.2003, n. 276
Titolo III - Somministrazione di lavoro appalto di servizi, distacco
Capo I - Somministrazione di lavoro
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.
Articolo abrogato dall'art. 55, comma 1, lett. d), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
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