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Decreto legislativo 10.09.2003, n. 276

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. (G.U. 09.10.2003, n. 235 - S.O. n. 159)

Titolo V - Tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile

Capo I - Lavoro intermittente

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 37 - Lavoro intermittente per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno 97

[1. Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 36 è corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro.

2. Ulteriori periodi predeterminati possono esser previsti dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale.]

97

Il presente articolo è stato abrogato dal comma 45 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247; successivamente ha trovato nuovamente applicazione ai sensi dell'art. 39, comma 11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112; infine è stato abrogato dall'art. 1, comma 21, lett. c), L. 28 giugno 2012, n. 92 e nuovamente abrogato dall'art. 55, comma 1, lett. d), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

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