Decreto legislativo 10.09.2003, n. 276
Titolo V - Tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile
Capo I - Lavoro intermittente
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico dell'impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.
Il presente articolo è stato abrogato dal comma 45 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247; successivamente ha trovato nuovamente applicazione ai sensi dell'art. 39, comma 11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Infine è stato nuovamente abrogato dall'art. 55, comma 1, lett. d), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
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