Decreto legislativo 10.09.2003, n. 276
Titolo V - Tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile
Capo I - Lavoro intermittente
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e dell'articolo 37, comma 2, la determinazione da parte del contratto collettivo nazionale dei casi di ricorso al lavoro intermittente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo entro i quattro mesi successivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle indicazioni contenute nell'eventuale accordo interconfederale di cui all'articolo 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle due parti interessate, i casi in cui è ammissibile il ricorso al lavoro intermittente ai sensi della disposizione di cui all'articolo 34, comma 1, e dell'articolo 37, comma 2.
Il presente articolo è stato abrogato dal comma 45 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247; successivamente ha trovato nuovamente applicazione ai sensi dell'art. 39, comma 11, D.L. 25 giugno 2008, n.
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