Decreto legislativo 10.09.2003, n. 276
Titolo V - Tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile
Capo II - Lavoro ripartito
[ARTICOLO ABROGATO]
1. La regolamentazione del lavoro ripartito è demandata alla contrattazione collettiva nel rispetto delle previsioni contenute nel presente capo.
2. In assenza di contratti collettivi, e fatto salvo quanto stabilito nel presente capo, trova applicazione, nel caso di prestazioni rese a favore di un datore di lavoro, la normativa generale del lavoro subordinato in quanto compatibile con la particolare natura del rapporto di lavoro ripartito.
Articolo abrogato dall'art. 55, comma 1, lett. d), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
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