Decreto legislativo 10.09.2003, n. 276
Titolo V - Tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile
Capo II - Lavoro ripartito
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Ai fini delle prestazioni della assicurazione generale e obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, della indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale e assistenziale e delle relative contribuzioni connesse alla durata giornaliera, settimanale, mensile o annuale della prestazione lavorativa i lavoratori contitolari del contratto di lavoro ripartito sono assimilati ai lavoratori a tempo parziale. Il calcolo delle prestazioni e dei contributi andrà tuttavia effettuato non preventivamente ma mese per mese, salvo conguaglio a fine anno a seguito dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.
Articolo abrogato dall'art. 55, comma 1, lett. d), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
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