Decreto legislativo 10.09.2003, n. 276
Titolo VI - Apprendistato e contratto di inserimento
Capo I - Apprendistato
[ARTICOLO ABROGATO]
[1. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il repertorio delle professioni predisposto da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e i rappresentanti della Conferenza Stato-regioni.] 123
Articolo abrogato dal comma 6 dell'art. 7, D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.
La Corte costituzionale, con ordinanza 13-28 gennaio 2005, n. 50 (G.U. 2 febbraio 2005, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, degli artt. da 47 a 59 nonché da 70 a 74; dichiara, inoltre, cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6.
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