Decreto legislativo 10.09.2003, n. 276
Titolo VII - Tipologie contrattuali a progetto e occasionali
Capo I - Lavoro a progetto e lavoro occasionale
1. Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi: 149
a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
b) descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire; 150
c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;
e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66, comma 4.
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