Decreto legislativo 10.09.2003, n. 276
Titolo VII - Tipologie contrattuali a progetto e occasionali
Capo I - Lavoro a progetto e lavoro occasionale
1. Salvo diverso accordo tra le parti il collaboratore a progetto può svolgere la sua attività a favore di più committenti.
2. Il collaboratore a progetto non deve svolgere attività in concorrenza con i committenti né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività dei committenti medesimi.
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