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Decreto legislativo 10.09.2003, n. 276

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. (G.U. 09.10.2003, n. 235 - S.O. n. 159)

Titolo VII - Tipologie contrattuali a progetto e occasionali

Capo II - Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 71 - Prestatori di lavoro accessorio 160

1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:

a) disoccupati da oltre un anno;

b) casalinghe, studenti e pensionati;

c) disabili e soggetti in comunità di recupero;

d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'àmbito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione 161 .

160

Articolo abrogato dall' art. 22, comma 4, del D.L. 25.6.2008, n. 112 , conv. con modif. da L. 6 agosto 2008, n. 133, e poi nuovamente abrogato dall'art. 55, comma 1, lett. d), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 8

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