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Legge provinciale Provincia autonoma Trento 10.09.2003, n. 8

Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap. Fonte: B.U. della Regione Trentino-Alto Adige 28 settembre 2003, n. 38.

Art. 10 - Modificazione dell'articolo 26 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento)

1. All'articolo 26 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3 bis. Il servizio di aiuto personale, nell'ambito degli interventi di assistenza domiciliare, può avvalersi dell'opera aggiuntiva di:

a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta, e coloro che prestano servizio civile ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale);

b) cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di prestare attività di volontariato;

c) organizzazioni di volontariato;

d) organizzazioni o persone che effettuano servizio di interpretariato per sordi.

3 ter. Le persone indicate dal comma 3 bis devono avere una formazione specifica.

3 quater. Alle persone di cui alla lettera b) del comma 3 bis si applica la disciplina sui rimborsi spesa dettata dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), nonché dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale)."

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