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Legge provinciale Provincia autonoma Trento 10.09.2003, n. 8

Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap. Fonte: B.U. della Regione Trentino-Alto Adige 28 settembre 2003, n. 38.

Art. 17 - Albo provinciale per l'integrazione lavorativa

1. Nell'ambito delle norme provinciali in tema di interventi di politica del lavoro, la Giunta provinciale, sentito il parere di una rappresentanza delle associazioni, delle cooperative e degli enti interessati, congiuntamente designata, individua con propria deliberazione modi, termini e requisiti per l'istituzione e la tenuta di un albo provinciale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone in situazione di handicap, nonché le modalità di revisione e aggiornamento dell'albo.

2. La Provincia, per l'organizzazione e l'erogazione dei servizi prestati a favore delle persone in situazione di handicap, può stipulare convenzioni con i soggetti iscritti nell'albo provinciale.

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