Legge provinciale Provincia autonoma Trento 10.09.2003, n. 8
1. Nell'ambito delle norme provinciali in tema di interventi di politica del lavoro, la Giunta provinciale, sentito il parere di una rappresentanza delle associazioni, delle cooperative e degli enti interessati, congiuntamente designata, individua con propria deliberazione modi, termini e requisiti per l'istituzione e la tenuta di un albo provinciale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone in situazione di handicap, nonché le modalità di revisione e aggiornamento dell'albo.
2. La Provincia, per l'organizzazione e l'erogazione dei servizi prestati a favore delle persone in situazione di handicap, può stipulare convenzioni con i soggetti iscritti nell'albo provinciale.
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