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Legge provinciale Provincia autonoma Trento 10.09.2003, n. 8

Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap. Fonte: B.U. della Regione Trentino-Alto Adige 28 settembre 2003, n. 38.

Art. 18 - Formazione integrata degli operatori

1. Nell'ambito delle norme provinciali in tema di formazione, la Provincia, in ottemperanza all'articolo 39, comma 2, lettere c) e d), della legge n. 104 del 1992, favorisce occasioni e iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento multidisciplinare e interprofessionale degli operatori che a vario titolo sono impegnati nelle attività di integrazione delle persone in situazione di handicap. Per svolgere queste funzioni la Provincia può avvalersi del supporto di istituti e centri formativi stipulando, all'occorrenza, apposite convenzioni.

2. La Provincia promuove e organizza le attività di prima formazione, perfezionamento, specializzazione, aggiornamento, riqualificazione nonché di formazione manageriale e di formazione tutoriale previste dalla legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14 (Interventi della Provincia Autonoma di Trento per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione professionale del personale dei servizi socio-sanitari), e dal decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), tenendo conto del fabbisogno rilevato in campo sanitario e socio-sanitario; le attività possono essere svolte dalla Provincia direttamente o avvalendosi di soggetti accreditati.

3. I diplomi e gli attestati di formazione professionale relativi alla figura dell'educatore professionale, conseguiti in base alla normativa vigente anteriormente all'entrata in vigore dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992 dagli studenti iscritti al primo anno di corso dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000, permettono l'esercizio della corrispondente attività professionale in regime di lavoro dipendente e autonomo.

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