Legge provinciale Provincia autonoma Trento 10.09.2003, n. 8
1. La Provincia rimuove gli ostacoli che impediscono la piena ed effettiva partecipazione delle persone in situazione di handicap alle attività culturali, sportive, ricreative e turistiche.
2. La Provincia, in particolare, favorisce e promuove:
a) lo svolgimento di attività sportive da parte delle persone in situazione di handicap, considerando la pratica delle stesse un servizio sociale ed un elemento fondamentale di formazione psicofisica;
b) la partecipazione alla vita sociale e culturale delle persone in situazione di handicap.
3. La Provincia sostiene l'opera dei vari organismi attivi in campo sportivo e culturale che favoriscono, rispettivamente, la partecipazione alla pratica sportiva e la formazione culturale ed il coinvolgimento nelle iniziative culturali delle persone in situazione di handicap.
4. La Provincia e i comuni, singoli o associati, garantiscono l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone in situazione di handicap, anche tramite l'adeguamento delle strutture esistenti o l'acquisto di specifiche attrezzature.
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