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Legge provinciale Provincia autonoma Trento 10.09.2003, n. 8

Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap. Fonte: B.U. della Regione Trentino-Alto Adige 28 settembre 2003, n. 38.

Art. 2 - Obiettivi

1. La Provincia persegue le finalità di cui all'articolo 1 anche attraverso i seguenti obiettivi:

a) coordinamento e integrazione degli interventi che coinvolgono la Provincia, gli enti gestori di cui all'articolo 10 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), i comuni singoli o associati, le strutture socio-sanitarie presenti sul territorio, gli organismi di rappresentanza degli invalidi civili, sordomuti e ciechi civili, nonché le associazioni, le organizzazioni e le cooperative del settore privato sociale che svolgono attività in favore dei soggetti in situazione di handicap, anche in attuazione dei principi di sussidiarietà;

b) acquisizione di conoscenze approfondite, sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo, sul fenomeno dell'handicap in provincia, nonché promozione di attività di informazione e sensibilizzazione dei cittadini volte anche a rimuovere i comportamenti che, in maniera diretta o indiretta, creino forme di discriminazione della persona disabile, in termini di distinzione, esclusione o restrizione del godimento o dell'esercizio dei diritti di cittadinanza e delle libertà fondamentali;

c) valorizzazione e promozione dei progetti intesi a favorire l'uguaglianza di opportunità a condizioni sociali di bisogno differenti, la permanenza nel proprio ambiente di vita e la maggiore autonomia possibile;

d) sviluppo di iniziative innovative tese al miglioramento della qualità dei servizi in favore della persona in situazione di handicap e all'attuazione di trattamenti di sostegno psicologico e informativo nei confronti delle famiglie interessate.

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