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Legge provinciale Provincia autonoma Trento 10.09.2003, n. 8

Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap. Fonte: B.U. della Regione Trentino-Alto Adige 28 settembre 2003, n. 38.

Art. 20 - Assunzione di personale in situazione di handicap presso i comuni

1. Ai sensi dall'articolo 19, comma 18, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 "Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino - Alto Adige"), i comuni, ferme restando le modalità per il reclutamento previste dalla legge n. 68 del 1999, possono prevedere una riserva di posti non superiore al 10 per cento della dotazione organica comunale, riferita alle categorie A e B del vigente accordo sindacale, in favore dei soggetti in situazione di handicap già impiegati dai comuni medesimi in esecuzione di progetti di formazione e avviamento lavorativo attivati per il tramite del piano degli interventi di politica del lavoro previsto dall'articolo 1 della legge provinciale n. 19 del 1983.

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