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Legge provinciale Provincia autonoma Trento 10.09.2003, n. 8

Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap. Fonte: B.U. della Regione Trentino-Alto Adige 28 settembre 2003, n. 38.

Art. 21 - Modificazione dell'articolo 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia Autonoma di Trento)

1. All'articolo 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. La Giunta approva appositi programmi per favorire l'accesso dei soggetti in situazione di handicap secondo quanto disposto dall'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche mediante la possibile fissazione di una riserva di posti, ulteriore rispetto alla riserva prevista dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e comunque rapportata alle esigenze di dotazione di personale provinciale, in favore di soggetti in situazione di handicap già impiegati dalla Provincia in esecuzione di progetti di formazione e avviamento lavorativo, attivati per il tramite del piano degli interventi di politica del lavoro previsto dall'articolo 1 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19."

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