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Legge provinciale Provincia autonoma Trento 10.09.2003, n. 8

Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap. Fonte: B.U. della Regione Trentino-Alto Adige 28 settembre 2003, n. 38.

Art. 23 - Accessibilità dei siti web

1. I siti web della Provincia, dei suoi enti funzionali e delle società controllate o partecipate dalla Provincia sono progettati per essere accessibili ai cittadini disabili, garantendo il livello minimo di conformità alle linee guida definite a livello internazionale nell'ambito dell'iniziativa per il web accessibile del Consorzio mondiale del web (W3C).

2. L'accessibilità di un sito web va intesa come la proprietà dei sistemi informatici di essere fruibili senza discriminazioni derivanti da disabilità; in tal senso un sito web accessibile può essere visitato da qualsiasi utente indipendentemente dal computer, dalla velocità del collegamento, dal browser, dall'interfaccia utente, dalle periferiche alternative utilizzati. I contenuti e le presentazioni devono altresì essere sempre indipendenti l'uno dall'altra.

3. Lo sviluppo dei siti e dei servizi info-telematici da parte dei soggetti di cui al comma 1 deve garantire la possibilità di visualizzazione ed interazione con i contenuti da parte del cittadino disabile; in particolare deve essere garantita l'applicazione delle raccomandazioni definite dal Consorzio mondiale del web (W3C).

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