IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge provinciale Provincia autonoma Trento 10.09.2003, n. 8

Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap. Fonte: B.U. della Regione Trentino-Alto Adige 28 settembre 2003, n. 38.

Art. 25 - Norme attuative

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale, sentito il parere di una rappresentanza delle associazioni, delle cooperative e degli enti interessati, congiuntamente designata, disciplina con proprie deliberazioni:

a) le modalità di funzionamento della commissione per l'accertamento dello stato di handicap, nonché i criteri per attribuire le agevolazioni e i benefici;

b) le modalità di accertamento e di permanenza dello stato di handicap ai fini dell'articolo 4, comma 4;

c) il funzionamento del coordinamento interistituzionale per la tutela delle persone in situazione di handicap;

d) le modalità e i tempi di realizzazione dello sportello handicap;

e) le modalità di accesso e di gestione del fondo provinciale per gli interventi in favore delle persone in situazione di handicap;

f) l'istituzione, la tenuta e la gestione dell'albo provinciale dei soggetti titolati ad operare per l'integrazione lavorativa;

g) i criteri e le modalità operative per l'attivazione e il funzionamento dell'osservatorio provinciale sull'handicap.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.