Legge provinciale Provincia autonoma Trento 10.09.2003, n. 8
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale, sentito il parere di una rappresentanza delle associazioni, delle cooperative e degli enti interessati, congiuntamente designata, disciplina con proprie deliberazioni:
a) le modalità di funzionamento della commissione per l'accertamento dello stato di handicap, nonché i criteri per attribuire le agevolazioni e i benefici;
b) le modalità di accertamento e di permanenza dello stato di handicap ai fini dell'articolo 4, comma 4;
c) il funzionamento del coordinamento interistituzionale per la tutela delle persone in situazione di handicap;
d) le modalità e i tempi di realizzazione dello sportello handicap;
e) le modalità di accesso e di gestione del fondo provinciale per gli interventi in favore delle persone in situazione di handicap;
f) l'istituzione, la tenuta e la gestione dell'albo provinciale dei soggetti titolati ad operare per l'integrazione lavorativa;
g) i criteri e le modalità operative per l'attivazione e il funzionamento dell'osservatorio provinciale sull'handicap.
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