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Legge provinciale Provincia autonoma Trento 10.09.2003, n. 8

Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap. Fonte: B.U. della Regione Trentino-Alto Adige 28 settembre 2003, n. 38.

Art. 26 - Disposizioni finanziarie

1. Per i fini di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 600.000 euro a carico dell'esercizio finanziario 2004 e di 700.000 euro a carico dell'esercizio finanziario 2005.

2. Gli oneri di cui al comma 1 sono comprensivi della spesa inerente l'istituzione del fondo di cui all'articolo 7 e l'attuazione degli interventi in esso previsti e della spesa per la realizzazione in regime di convenzione dello sportello handicap, nonché per il funzionamento del coordinamento interistituzionale per la tutela delle persone in situazione di handicap.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante riduzione di quote di pari importo del fondo per nuove leggi - spese in conto capitale (unità di base 95.1.210).

4. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia Autonoma di Trento).

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