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Legge provinciale Provincia autonoma Trento 10.09.2003, n. 8

Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap. Fonte: B.U. della Regione Trentino-Alto Adige 28 settembre 2003, n. 38.

Art. 3 - Destinatari

1. È persona in situazione di handicap colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa ed è tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona in situazione di handicap ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in corrispondenza alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua nonché alla tipologia e all'efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale in modo da rendere necessario interventi permanenti, continuativi e globali nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica ai cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in un comune della provincia di Trento e ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi presenti sul territorio della provincia di Trento, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente legislazione nazionale, comunitaria o da accordi internazionali.

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