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Legge provinciale Provincia autonoma Trento 10.09.2003, n. 8

Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap. Fonte: B.U. della Regione Trentino-Alto Adige 28 settembre 2003, n. 38.

Art. 6 - Coordinamento interistituzionale per la tutela delle persone in situazione di handicap

1. Per l'attuazione degli obiettivi previsti all'articolo 2 e al fine di consentire il confronto costruttivo tra i soggetti che operano nel campo dell'handicap, è istituito il coordinamento provinciale per la tutela delle persone in situazione di handicap.

2. Il coordinamento, nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura, è composto:

a) dall'assessore competente in materia di sanità e politiche sociali, con funzioni di presidente;

b) da un rappresentante degli enti gestori delegati ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale n. 14 del 1991;

c) da un rappresentante designato dall'organismo maggiormente rappresentativo dei comuni;

d) dal direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;

e) da tre esperti esterni all'amministrazione provinciale, provvisti di adeguata esperienza in materia di handicap, di cui uno esperto nella disabilità intellettiva e relazionale, designati dalla Giunta provinciale, su segnalazione delle associazioni che operano a tutela delle persone disabili;

f) da un rappresentante delle associazioni di familiari dei soggetti di cui alla presente legge;

g) dal difensore civico, in funzione di tutela e rappresentanza delle persone in situazione di handicap e delle associazioni che operano a sostegno di esse; le associazioni garantiscono il supporto e un'adeguata consulenza al difensore civico nella trattazione di problematiche legate alle ragioni della loro rappresentatività.

3. Ai lavori del coordinamento partecipano, su richiesta del presidente, secondo le materie oggetto delle singole riunioni, funzionari provinciali esperti in materia di integrazione sociale, scolastica, lavorativa, orientamento e

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