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Legge provinciale Provincia autonoma Trento 10.09.2003, n. 8

Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap. Fonte: B.U. della Regione Trentino-Alto Adige 28 settembre 2003, n. 38.

Art. 8 - Osservatorio provinciale sull'handicap

1. Fino all'attivazione dell'osservatorio permanente per l'economia, il lavoro e la valutazione della domanda sociale, istituito dall'articolo 12 bis della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate), presso il dipartimento competente in materia di salute e attività sociali è istituito un osservatorio provinciale sull'handicap. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati criteri e modalità operative per l'attivazione dell'osservatorio e per lo svolgimento delle sue attività.

2. L'osservatorio, anche avvalendosi delle competenti strutture provinciali e dell'osservatorio epidemiologico dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, svolge i seguenti compiti:

a) monitora il fenomeno dell'handicap in provincia di Trento, tramite il raccordo operativo con tutte le istituzioni, enti pubblici e associazioni che forniscono servizi in materia, al fine della raccolta dei dati relativi alle persone in situazione di handicap e delle prestazioni di cui fruiscono;

b) verifica la consistenza e la tipologia dei servizi esistenti a livello provinciale, affinché sia valutata l'incidenza quantitativa e l'efficacia degli interventi;

c) predispone, per il coordinamento interistituzionale per la tutela delle persone in situazione di handicap, una relazione annuale sull'andamento del fenomeno.

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