C.M. INPDAP 05.08.2004, n. 49
Deduzione di cui all'art. 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Con informativa 7 gennaio 2003, n. 1 sono state portate a conoscenza di codeste sedi provinciali e territoriali le nuove modalità di calcolo delle ritenute IRPEF a seguito della introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2003, di una deduzione dall'imponibile stabilita dall'art. 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Con successiva nota n. 29/P.E. in data 13 gennaio 2003, la Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni ha altresì illustrato le modalità di applicazione della disposizione sopra indicata.
L'Agenzia delle Entrate, in ordine alle norme in materia di riforma dell'IRPEF, ha diramato istruzioni con circolari n. 2/E del 15 gennaio 2003, n. 15/E del 5 marzo 2003 e, da ultimo, n. 10/E del 15 marzo 2004.
A tale proposito, si ricorda che l'art. 11, comma 1 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, prevede una deduzione di euro 3.000,00 dal reddito complessivo al netto degli oneri deducibili ed al successivo comma 3, una ulteriore deduzione di euro 4.000,00 quando alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti da pensioni.
Si precisa, inoltre, che le pensioni di importo non superiore a euro 7.500,00 non sono assoggettate ad IRPEF se il reddito è costituito solo da pensione, casa di abitazione e terreni per un reddito non superiore a euro 185,92. L'art. 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) ha modificato l'art. 11, comma 1-bis, secondo periodo del TUIR, disponendo che se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione superiore a euro 7.500,00 ma non a euro 7.800,00, redditi di terreni per un importo non superiore a euro 185,92 e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, non è dovuta la parte di imposta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo, al netto dei redditi di terreni e dell'abitazione principale, e euro 7.500,00.
Ciò pre
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