Deliberazione Garante per la protezione dei dati personali 14.08.2004, n. 2
Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici. (G.U. 14.08.2004, n. 190)
Capo II - INFORMATIVA, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
1. Il trattamento di dati genetici è consentito nei soli casi e modi previsti da apposita autorizzazione del Garante ai sensi dell'art. 90 del decreto.
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