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Deliberazione Garante per la protezione dei dati personali 14.08.2004, n. 2

Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici. (G.U. 14.08.2004, n. 190)

Capo II - INFORMATIVA, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

Art. 12 - Attività di controllo

1. Le università, gli altri istituti o enti di ricerca e le società scientifiche conservano la documentazione relativa ai progetti di ricerca presentati e agli impegni sottoscritti dai ricercatori ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, e dell'art. 8, comma 2 del presente codice.

2. Gli enti di cui al comma 1:

a) assicurano la diffusione e il rispetto del presente codice fra tutti coloro che, all'interno o all'esterno dell'organizzazione, sono in qualunque forma coinvolti nel trattamento dei dati personali realizzato nell'ambito delle ricerche, anche adottando opportune misure sulla base dei propri statuti e regolamenti;

b) segnalano al Garante le violazioni del codice di cui vengono a conoscenza.

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