Deliberazione Garante per la protezione dei dati personali 14.08.2004, n. 2
Capo II - INFORMATIVA, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
1. I dati sensibili o giudiziari trattati per scopi statistici e scientifici devono essere di regola in forma anonima.
2. Quando gli scopi statistici e scientifici, legittimi e specifici, del trattamento di dati sensibili o giudiziari non possono essere raggiunti senza l'identificazione anche temporanea degli interessati, il titolare adotta specifiche misure per mantenere separati i dati identificativi già al momento della raccolta, salvo ciò risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o richieda un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato.
3. Quando i dati di cui al comma 1 sono contenuti in elenchi, registri o banche dati tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente non intelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.
4. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, aventi natura privata possono trattare dati sensibili per scopi statistici e scientifici quando:
a) l'interessato ha espresso liberamente il proprio consenso sulla base degli elementi previsti per l'informativa;
b) il consenso è manifestato per iscritto. Quando la raccolta dei dati sensibili è effettuata con modalità -quali interviste telefoniche o assistite da elaboratore o simili- che rendono particolarmente gravoso per l'indagine acquisirlo per iscritto, il consenso, purché esplicito, può essere documentato per isc
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.